MESSINA – L’Amministrazione non può considerarsi in alcun modo obbligata a prevedere la riserva di posti per il personale interno, anzi, l’inserimento di una simile previsione potrebbe risultare di dubbia legittimità, avuto presente che, in tal modo, il personale interno avrebbe due strumenti privilegiati di accesso alle qualifiche più elevate nell’Amministrazione di appartenenza, ovvero le procedure comparative e la riserva di posti nei concorsi pubblici, si legge nella sentenza. Il Tar di Catania con sentenza pubblicata oggi, venerdì 20 ottobre 2023, ha dichiarato in parte irricevibile per tardività ed in parte inammissibile per carenza d’interesse, il ricorso di un gruppo di impiegati comunali che avevano agito in giudizio chiedendo al Tribunale Amministrativo Regionale di bloccare tramite l’annullamento della determina pubblicata in Gazzetta Ufficiale, il concorso bandito dal Comune di Messina per le assunzioni di 341 dipendenti per la copertura di diversi profili professionali, ed in particolare, la parte relativa alle cinque unità di personale della categoria area vigilanza (Polizia municipale).
I ricorrenti sostenevano – come si ricorderà – che nel Piano di fabbisogno l’amministrazione Basile non ha previsto per la copertura dei posti disponibili la prioritaria selezione concorsuale interna o comunque, in sede di concorso, una riserva dei posti del 50% per il personale interno, di fatto quindi non ha previsto alcuna procedura di progressione di carriera.
Già lo scorso mese di marzo 2023, il T.A.R Catania aveva rigettato la suddetta richiesta, aderendo a quanto sostenuto dall’avvocato Santi Delia, incaricato dal Comune di Messina di difendere il bando per la selezione di 341 nuovi assunti, secondo cui la normativa vigente ha totalmente eliminato l’ipotesi dei concorsi riservati. Oggi la sentenza stabilisce “Non sembrano sussistere elementi per poter positivamente valutare stavolta nel merito le censure dei ricorrenti”.
Soddisfazione esprime l’Amministrazione del sindaco Basile su una vicenda non supportata da alcuna legittimità, piuttosto come sostenuto dall’avv. Delia e come si legge nel dispositivo della sentenza il nuovo comma 1 bis dell’art. 52, del d.lgs. n. 165/2001 non prevede più alcuna riserva di posti per il personale interno, oltre che in ragione anche della necessaria esigenza di rispettare quanto espresso dall’ultimo comma dell’art. 97 Cost., secondo cui “agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge; canone che, a sua volta, costituisce proiezione del principio di eguaglianza, il quale esige che tutti, secondo capacità e merito, valutati per il tramite di una procedura di concorso, possano accedere all’impiego pubblico”.